Questo tipo di impresa é disciplinata dall’Act 1890 (14 Agosto 1890) e non é da confondere con LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP)

Con “partnership” si intende una qualsiasi associazione tra due o più persone che svolgono un commercio, un’impresa o una professione in via collettiva a scopo di lucro, in Italia é nota come SDF (societá di fatto).

La relazione fra i membri di ogni “company” o associazione deve essere registrata secondo quanto stabilito nell’Act 2006 o altre norme promulgate dal Parlamento e le autoritá (Royal Charter). In genere, le persone che operano in regime di partnership vengono indicate collettivamente come “società”, in altre parole una sola entità imprenditoriale. Tecnicamente tuttavia ciò è inesatto.

 Cosi some nel caso del ” sole trader” ciascun socio della partnership  è responsabile sia personalmente sia in solido per tutto ciò per cui risulta responsabile la società. Ne consegue che gli illeciti commessi da un socio della partnership possono comportare la responsabilità personale di tutti gli altri soci nei confronti di eventuali rivendicazioni di terzi. Poiché ciascun socio deve essere disposto ad accettare la responsabilità per le azioni degli altri soci, la buona riuscita di una partnership richiede un elevato livello di fiducia e confidenza tra i singoli soci