Sul piano politico, l’Isola di Man non fa parte del Regno Unito né dell’Unione europea, ma è una dipendenza della Corona britannica (insieme alle Isole del Canale, Guernsey e Jersey). Come tale, è dotata di ampia autonomia, anche fiscale. L’ordinamento giuridico interno (il c.d. “Manx law”) si basa prevalentemente sui principi del common law inglese con influenza di consuetudini gaeliche, bretoni e scandinave. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, persone fisiche e giuridiche sono soggette alla medesima imposta, disciplinata dall’Income Tax Act del 1970. Non è previsto un sistema di “ruling”.
Le società residenti (e, cioè, quelle costituite secondo le leggi dell’Isola di Man e quelle per le quali l’attività di direzione e di controllo è ivi svolta) sono tassate sul reddito ovunque prodotto. Le società costituite al di fuori dell’Isola e non fiscalmente residenti nell’Isola di Man che hanno una stabile organizzazione nell’Isola stessa sono tassate per i redditi relativi all’attività imprenditoriale ivi svolta.
L’aliquota d’imposta standard sui redditi delle società, residenti e non, è pari allo 0%. Tale aliquota è entrata in vigore il 6 aprile 2006 e nella stessa data è stata introdotta un’aliquota pari al 10% che si applica nei seguenti casi:
- banche autorizzate per i redditi derivanti dalla loro attività caratteristica;
- redditi derivanti dalla locazione e dallo sviluppo di proprietà immobiliari collocate sull’isola di Man, attività mineraria ed estrattiva.
La base imponibile è determinata sulla base del risultato d’esercizio (“accounting profit or loss”), a cui sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle disposizioni fiscali. Anche per le società, i capital gain non sono tassati e, di conseguenza, le relative perdite non sono deducibili. Le spese sostenute totalmente ed esclusivamente al fine del conseguimento del reddito imponibile sono deducibili. Gli interessi passivi sono deducibili a condizione che siano tassati in capo al percipiente (sia esso residente o non residente).
I dividendi derivanti da redditi tassati al 10% attribuiscono al percettore un credito d’imposta del 10% che non è rimborsabile qualora il percettore sia una società non residente o una persona fisica. A partire dal 2012, è stato abrogato il regime di “attribuzione” diretta (Attribution Regime of Individuals, o ARI) il quale consentiva, a determinate condizioni, che ai soci residenti si attribuisse per trasparenza l’utile prodotto da una società residente o registrata nell’Isola.
Se la società fa parte di un gruppo societario, le sue perdite possono essere cedute a un’altra società del medesimo gruppo. La perdita ceduta può essere utilizzata per ridurre i profitti tassabili di un’altra società del gruppo per il medesimo periodo d’imposta nel quale le perdite sono emerse o per il periodo d’imposta immediatamente precedente a questo.
L’anno di imposta inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell’anno successivo (al pari del sistema inglese). Per le persone fisiche, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 6 ottobre successivo alla fine dell’anno di imposta cui si riferisce, mentre l’imposta deve essere versata a saldo entro il 6 gennaio successivo all’anno d’imposta cui si riferisce. L’acconto è determinato nella misura del 105% delle imposte relative all’anno precedente. I coniugi (e i soggetti in regime di “unione civile”) possono optare per la tassazione congiunta.
Con decorrenza dal 6 aprile 2007 è stato introdotto, per le società, il regime c.d. “pay and file” (paga e dichiara). Con l’introduzione di tale regime, si è passati da un sistema di dichiarazione basato sul periodo di imposta a uno basato sull’esercizio contabile. In base al nuovo regime, il periodo d’imposta coincide con quello contabile (“accounting period”); la presentazione della dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte avvengono nello stesso giorno. Il termine è di 12 mesi e un giorno dalla data di chiusura dell’esercizio (“period of account”).
Per quanto riguarda l’IVA, l’Isola di Man (al contrario di Guernsey e Jersey) ha optato per l’adozione del regime in vigore nel Regno Unito. Per questo, ai fini dell’applicazione dell’IVA italiana, l’Isola di Man si intende ricompresa nel territorio della Gran Bretagna (art. 7, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972).
Anche le aliquote applicate sono le stesse del Regno Unito (aliquota ordinaria: 20%; aliquote ridotte 0% e 5%). Alle prestazioni alberghiere si applica l’aliquota ridotta del 5%.
Artticolo tratto da il Fisco Oggi del Dicembre 2014 ad opera di Francesca Vitale